ANCORAGGIO DEI TRABATTELLI
Quando è obbligatorio ancorare il trabattello alla facciata e quando è facoltativo o solo consigliato.
Il D.lgs.81/2008 obbliga all’ancoraggio del trabattello alla facciata ogni 2 piani.
Significa che un trabattello con altezza limitata non deve essere ancorato.
Significa che un trabattello con altezza limitata non deve essere ancorato.
Si fa deroga a quest’obbligo solo nel caso in cui il trabattello è conforme alla Norma Europea EN1004 verificata da un organismo di certificazione autorizzato e riconosciuto dal ministero. L’operatore dovrà attrezzare il trabattello con tutti gli accessori obbligatori indicati dal produttore.
In questo caso l’ancoraggio è facoltativo e solo consigliato.
Se il trabattello certificato con le norma europea EN1004 è utilizzato ad un’altezza superiore a m 8 all’esterno (o in presenza di vento) e 12 all’interno (o in assenza di vento) il suo utilizzo non rientra nel range consentito dalla norma europea EN1004. In questo caso, bisogna applicare le norme locali (in Italia Dlgs81) e quindi l’ancoraggio alla parete ogni 2 piani diventa obbligatorio.
Vale la stessa regola se per qualsiasi motivo il trabattello a norma europea viene utilizzato in una conformazione non contemplata dalla Norma Europea stessa (es. sbarco in quota su un tetto). In questo caso il trabattello “perde” per l’utilizzo in oggetto la sua conformità alla norma europea e deve sottostare alle indicazioni imposte dalla norma italiana e va assolutamente ancorato.
Riferirsi sempre al manuale d’uso e manutenzione per verificare le indicazioni del produttore in quanto ogni produttore indipendente dalla conformità del trabattello alla norma europea può decidere di obbligare l’utilizzatore ad ancorare il trabattello per motivi di sicurezza.
Allo stesso modo l’RSPP o il datore di lavoro possono obbligare i propri dipendenti o operatori ad ancorare il trabattello indipendente dalla conformità alla norma europea , avendo verificato un alto livello di rischio di ribaltamento o di rischi affini.