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Principi generali di conformità delle scale alle norme vigenti.

Svelt propone la propria gamma di Scale estremamente vasta, frutto di una pluriennale esperienza, collaudate e certificate da organismi ufficialmente riconosciuti, fabbricate in accordo agli standard qualitativi e di sicurezza nazionali ed europei.

Svelt S.p.A. assicura alla clientela che, sia nelle scale a Norma Europea che in quelle prodotte secondo il D.Lgs.81/2008, i requisiti di sicurezza sono la base di quella filosofia aziendale che ha fatto grande il nome SVELT e la nostra azienda.
I nostri marchi e le certificazioni di qualità sono una moderna esplicitazione del controllo progettuale e qualitativo che da sempre viene fatto, con metodo e cura quasi puntigliosi, evitando così problemi ai nostri rivenditori e conseguenze gravi per le nostre migliaia di utilizzatori.
 
NORME ITALIANE ED EUROPEE

La legislazione nazionale vigente che disciplina la costruzione e l’uso delle scale portatili sui luoghi di lavoro è il decreto legislativo 81/08 e s.m.i. mediante l’art. 113. Il decreto in questione, a meno che non si applichi l’allegato XX, non richiede che il fabbricante si avvalga di un laboratorio ufficiale di certificazione per la dichiarazione di conformità al decreto stesso. Il fabbricante, oltre ad essere obbligato al rispetto di detto decreto, si assume ogni responsabilità derivante dalla eventuale mancata applicazione dello stesso. Il sopra citato articolo 113, dispone che le scale portatili devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi, devono avere dimensioni appropriate al loro uso e devono assicurale la propria stabilità. E’ compito del fabbricante dimostrare con calcoli e/o prove, con riferimento, per esempio, ad una appropriata specifica tecnica, anche da lui prodotta, di aver ottemperato ai disposti legislativi. Per quanto concerne le norme tecniche di prodotto sulle scale, esistono le norme europee UNI EN 131 che non sono obbligatorie.

La norma europea EN131-1:2015+A1 (edizione settebre 2019) prevede l'applicazione per l'Italia dei seguenti articoli contenuti ne D.Lgs. 81/08 art. 113 precedentemente derogati dall'allegato XX. 

Le disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 sono le seguenti:

Il capitolo 3 stabilisce: “……… Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio…….”

(Le altre disposizioni non costituiscono deroga e sono da applicarsi in ogni caso)

Il capitolo 8 stabilisce: b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione.

(Le disposizioni di cui alle altre voci del c. 8, (a), (c), (d) non sono di carattere costruttivo, bensì di carattere funzionale/sicurezza e pertanto non costituiscono possibile oggetto di deroga e sono da applicarsi in ogni caso)

Il capitolo 9 stabilisce le seguenti disposizioni di carattere costruttivo: Le scale doppie devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. L'altezza massima delle scale a cavalletto è di 5 mt.

L’allegato XX riconosce la conformità alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle seguenti condizioni, previa osservanza completa di tutti i disposti del comma A punto 1:

a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNIEN131-1:2015+A1 (edizione Settebre 2019) e UNIEN 131-2:2010+A2 (edizione Gennaio 2017);

b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale (laboratori riconosciuti ed autorizzati o università e  politecnici dello Stato)

c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:

·        una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti;

·        le indicazioni per un corretto impiego;

·        le istruzioni per la manutenzione e la conservazione;

·        gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date  

·        del rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNIEN131-1:2015+A1 (edizione Settebre 2019) e UNIEN 131-2:2010+A2 (edizione Gennaio 2017);

·        una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNIEN131-1:2015+A1 (edizione Settebre 2019) e UNIEN 131-2:2010+A2 (edizione Gennaio 2017).

Pertanto per garantire la conformità al d.lgs. 81/08 è necessario non solo il rispetto delle norme UNIEN131-1:2015+A1 (edizione Settebre 2019) e UNIEN 131-2:2010+A2 (edizione Gennaio 2017) (punto a) e la certificazione di un laboratorio ufficiale (punto b), ma anche il rispetto di tutto il punto c.

 

In sintesi, il fabbricante dispone di due possibilità, una alternativa all’altra, per provare la rispondenza della scala portatile al d.lgs. 81/08:

  • dichiarare la conformità al d.lgs. 81/08 dopo aver dimostrato con calcoli e/o prove, mediante l’applicazione, per esempio, di una specifica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, o della stessa
   UNI EN 131, di aver soddisfatto tutti i requisiti dell’art. 113 del d.lgs. 81/08.
  • dichiarare la conformità al d.lgs.81/08 dopo aver dimostrato di aver soddisfatto i requisiti normativi mediante l’applicazione completa dell’allegato XX del d.lgs. 81/08.
   In questo caso il fabbricante deve, tra l’altro, richiedere l’intervento di un laboratorio ufficiale per fornire la certificazione di rispondenza alla norma UNIEN131-1:2015+A1 (edizione Settebre 2019)
   e UNIEN 131-2:2010+A2 (edizione Gennaio 2017).

Per quanto concerne l’applicazione della serie delle norme UNI EN 131 parte 4a, 6a, 7a, nulla vieta al fabbricante di autocertificare la rispondenza della scala alle norme applicabili, sempre dichiarando che la scala è conforme al d.lgs. 81/08 per l’uso delle stesse sui luoghi di lavoro, qualora ne abbia dimostrato la rispondenza.

Il fabbricante ha altresì facoltà di far certificare da un laboratorio la conformità della scala alle norme UNI EN 131 applicabili (parte 1a, 2a, 4a, 6a, 7a).

Si precisa che, per correttezza, completezza d’informazione e per non incorrere in concorrenza sleale, va specificato su tutto il materiale informativo (cataloghi, siti ecc.) la versione della norma alla quale si fa riferimento.

 
Questo marchio può essere apposto solo su scale, e relativa documentazione, che abbiano subito il collaudo di cui sopra comprovato dal presente certificato.
Le norme europee UNIEN131-1-2-3-4-6-7 non sono applicabili agli sgabelli, ai quali è invece applicabile la norma europea UNIEN14183.
 
SCALE CON GABBIA (ALLA MARINARA)

Devono rispettare il D.Lgs. 81/08 (art. 113).

Il sopra citato articolo 113, dispone che le scale con gabbia devono tra l’altro:

       Le scale superiori a m 5 devono avere la gabbia di protezione

       La gabbia deve avere diametro massimo di 60 cm

       I pioli devono distare almeno 15 cm dalla parete

       Ove la gabbia non ci stesse devono essere usate altre misure di sicurezza

 

COSA E’ LA NORMA TECNICA EN14122/4

       Essa definisce i test e i dimensionamenti delle scale con gabbia.

       Non è stata recepita in Italia in quanto non giudicata sicura al 100%.

       Non è applicabile sugli edifici in Italia in quanto la dimensione della gabbia è di 70 cm in contrasto con i 60 cm della norma italiana (D.Lgs.81/08)

       E' applicabile sulla scala solo se è parte integrante di un macchinario che viene nel suo insieme dichiarato dal produttore conforme alla norma EN14122.

       SVELT produce 2 modelli certificati secondo entrambe le suddette norme.

 

MARCHIO CE

Il marchio CE non è applicabile a scale, trabattelli e carrelli manuali. Il D.Lgs 81/2008 rappresenta la legislazione nazionale vigente che disciplina l’uso dei macchinari sui luoghi di lavoro. Nel settore dell’elevazione il marchio CE è applicabile ai macchinari che sollevino persone o materiali in modo meccanizzato. Non è applicabile ai trabattelli (strutture provisionali). Per le piattaforme aeree con sollevamento fino a m 3 al piede, per gli elevatori manuali di materiali e per gli elevatori elettrici di materiali con portata fino a Kg 199, il marchio CE è un autocertificazione (EN280 - EN1570). Oltre 3 m al piede per le piattaforme aeree e 199 Kg di portata per gli elevatori il marchio CE deve essere rilasciato da un Ente preposto.

 

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