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Principi generali di conformità dei trabattelli alle norme vigenti.

Svelt propone la propria gamma di trabattelli professionali frutto di una pluriennale esperienza, collaudati e certificati da organismi ufficialmente riconosciuti, fabbricati in accordo agli standard qualitativi e di sicurezza nazionali ed europei. Per maggiori info consultare il ns. blog

Svelt S.p.A. produce trabattelli dal 1964 e assicura alla clientela che sia nei trabattelli a norma europea che in quelli a norma italiana i requisiti di sicurezza sono la base di quella filosofia aziendale che ha fatto grande il nome e la nostra azienda.

NORMATIVE ITALIANE ED EUROPEE

La legislazione nazionale vigente che disciplina la costruzione e l’uso dei trabattelli sui luoghi di lavoro è il decreto legislativo 81/08 e s.m.i. mediante l’art. 140 “PONTI SU RUOTE A TORRE”. Il decreto in questione, a meno che non si applichi l’allegato XXIII, non richiede che il fabbricante si avvalga di un laboratorio ufficiale di certificazione per la dichiarazione di conformità al decreto stesso. Il fabbricante, oltre ad essere obbligato al rispetto di detto decreto, si assume ogni responsabilità derivante dalla eventuale mancata applicazione dello stesso.

E’ compito del fabbricante dimostrare con calcoli e/o prove, con riferimento, per esempio, ad una appropriata specifica tecnica, anche da lui prodotta, di aver ottemperato ai disposti legislativi.

Per quanto concerne le norme tecniche di prodotto sui trabattelli, esistono le norme europee UNI EN 1004 che non sono cogenti.

Il d.lgs. 81/08 prevede all’art. 140 comma 4, deroga alle disposizioni di sicurezza per i ponti su ruote conformi all’allegato XXIII:

Il comma 4 stabilisce che: “i ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni 2 piani.”

Il fabbricante che volesse derogare al comma 4, per garantire la conformità dei trabattelli al d.lgs. 81/08, può avvalersi di quanto disposto dall’allegato XXIII che ammette deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni:

a) i ponti su ruote a torre siano costruiti conformemente alla norma tecnica UNI EN 1004;

b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui all’appendice A, emesse da un laboratorio ufficiale (laboratorio delle università e laboratori autorizzati)

c) l’altezza del ponte su ruote non superi i 12 m se utilizzato all’interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all’esterno (presenza di vento).

d) per i ponti su ruote utilizzati all’esterno di edifici sia realizzato (ove possibile) un fissaggio all’edificio o alla struttura

e) per il montaggio, l’uso e lo smontaggio del trabattello siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla norma tecnica UNIEN1004

 

L’attrezzatura di cui al comma 1 è ammessa se fabbricata o commercializzata in altro paese dell’Unione europea in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla norma italiana.

Pertanto per garantire la conformità al d.lgs. 81/08 con l’applicazione della deroga alle disposizioni di sicurezza relative al comma 4, prevista dall’allegato XXIII, è necessario il rispetto delle norme UNI EN 1004 e la certificazione di un laboratorio ufficiale (punto b) ma anche l’applicazione dei punti c, d ed e.

 
Questo marchio può essere apposto solo su trabattelli e relativa documentazione, che abbiano superato il test e i calcoli previsti dalla normativa europea UNIEN1004 comprovati dal certificato qui allegato. Le norme europee UNIEN1004 non sono applicabili ai trabattelli con altezza al piano superiore a m 8,00 all’esterno di edifici e a m 12,00 all’interno.
 

In sintesi, il fabbricante dispone di due possibilità, una alternativa all’altra, per provare la rispondenza del trabattello al d.lgs. 81/08:

  •   dichiarare la conformità al d.lgs. 81/08 (senza l’utilizzo della deroga), dopo aver dimostrato con calcoli e/o prove, mediante l’applicazione, per esempio, di una specifica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, o della stessa UNI EN 1004, di aver soddisfatto tutti i requisiti dell’art. 140 del d.lgs. 81/08.

In questo caso il trabattello deve essere ancorato ogni 2 piani.

Il trabattello può essere montato ed utilizzato anche con un solo piano di lavoro. Al di sopra di 2 m al piano ogni impalcato deve essere dotato di parapetto e fermapiede. L’operatore dovrà usare un dispositivo anticaduta completo se l'altezza fra impalcati dovesse superare i 5 metri e per tutte le fasi di lavoro qual ora sussista il rischio di caduta (per esempio nelle operazioni di montaggio e smontaggio).

  •   dichiarare la conformità al d.lgs.81/08 (con l’utilizzo della deroga) dopo aver dimostrato di aver soddisfatto i requisiti normativi mediante l’applicazione completa dell’allegato XXIII del d.lgs. 81/08. In questo caso il fabbricante deve, tra l’altro, richiedere l’intervento di un laboratorio ufficiale per fornire la certificazione di rispondenza alla norma UNIEN1004.

In questo caso il trabattello non deve essere ancorato.

Il trabattello deve essere montato ed utilizzato con un impalcato almeno ogni 2,25 m

Tutti gli impalcati devono essere dotati di parapetto. Gli impalcati intermedi se usati come passaggio possono essere usati senza fermapiede.

In questo caso il dispositivo anticaduta completo non è obbligatorio.

 

Si precisa che, per correttezza, completezza d’informazione e per non incorrere in concorrenza sleale, va specificato su tutto il materiale informativo (cataloghi, siti ecc.) la versione della norma alla quale si fa riferimento.

 

Il marchio CE non è applicabile ai PONTI SU RUOTE A TORRE (trabattelli)

 

Per maggiori info vedere anche la sezione NORME ITALIANE ED EUROPEE

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